Un bollino blu per gli edifici digitali

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore quanto previsto dal Decreto Legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 che recepisce la direttiva UE 2018/1972 relativa al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Tale decreto oltre a modificare le disposizioni relative a procedure amministrative, tutela della concorrenza e salvaguardia dei diritti degli utenti, con l’art. 4 introduce importanti novità per l’infrastrutturazione digitale degli edifici integrando e modificando l’art. 135 bis e l’art. 24 del DPR n. 380/2001 che regolamenta dal punto di vista urbanistico-edilizio la realizzazione degli edifici.

Nello specifico all’interno dell’art. 135-bis viene introdotto il nuovo comma 2-bis nel quale si prescrive che gli edifici costruiti a partire dal 1° gennaio 2022, o con domanda di autorizzazione edilizia successiva a quella data, dovranno essere dotati di un impianto multiservizio che li classificherà come predisposti alla banda larga certificato da parte di un tecnico abilitato, per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, attraverso il rilascio dell’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.

L’etichetta diventa quindi l’attestato ufficiale e obbligatorio dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di realizzazione dell’impianto multiservizio a norma CEI 306-2.

Per gli edifici già equipaggiati di un’infrastruttura digitale con domanda di autorizzazione edilizia presentata prima del 1° gennaio 2022, si fa riferimento invece al nuovo comma 3 dell’art. 135-bis, secondo il quale si prevede che tali edifici possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda ultra larga». Anche in questo caso l’etichetta deve essere rilasciata da un tecnico abilitato.

Il decreto legislativo 207/2021 modifica inoltre l’art. 24 del testo Unico per l’edilizia relativo all’agibilità degli edifici. Nella lista delle condizioni da verificare per le caratteristiche di agibilità di un immobile, oltre a quanto già previsto dalle norme, è stata aggiunta anche la verifica della documentazione di attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. A seguito di tale modifica vengono coinvolti quindi anche gli uffici tecnici comunali i quali avranno il compito di verificare l’avvenuto rispetto anche degli obblighi di infrastrutturazione digitale sia fase di presentazione dei progetti edilizi per il rilascio dei permessi di costruire sia in fase di certificazione dell’agibilità edilizia.

Successivamente ed entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di agibilità edilizia, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, sono inoltre tenuti a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

In sintesi l’introduzione del decreto legislativo 207/2021 rafforza gli obblighi già precedentemente introdotti, ma ad oggi largamente inevasi, sulla necessità di realizzare un’infrastruttura multiservizio nelle nuove costruzioni e negli edifici soggetti a ristrutturazione identificando le figure abilitate a realizzare e certificare tali impianti, chiarendo gli aspetti relativi al rilascio dell’agibilità edilizia e assegnando obblighi e responsabilità all’amministrazione pubblica alla quale spetta il compito di vigilare e registrare gli impianti realizzati in conformità alle prescrizioni.